STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE
"POSSIAMO GUARIRE (we can heal)"

Art. 1. ­ - E’ costituita l’Associazione "POSSIAMO GUARIRE (we can heal)", con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), Piazza Dante Alighieri n. 3.
L’Associazione regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del c.c. e non ha fini di lucro.

Art. 2. - ­ All'associazione possono aderire tutti gli aventi diritto giuridico.
Art. 3. ­ - L'associazione non ha fini di lucro ma ha lo scopo di divulgare cure e soluzioni anche non convenzionali, ma di comprovata efficacia, su malattie degenerative, nonché scopo mutualistico fra gli associati come meglio precisato al successivo articolo quattro.

Art. 4. - All’associazione sono ammessi tutti i richiedenti in maggiore età con capacita di intendere e volere, tranne chi ha compiuto gravi atti contro persone, istituzioni, patrimonio e ha interdizione giudiziaria.
I soci avranno diritto all’accesso gratuito sul sito web associativo e tutte le agevolazioni a sconti e servizi da convenzioni associative e relativa assistenza finanziaria finalizzata a cure in caso di indigenza economica certificata ISEE; gli obblighi saranno di corrispondere la quota associativa annuale, pena la sospensione ed esclusione dopo 4 (quattro) mesi dal suo mancato pagamento, quindi il divieto di utilizzare contenuti e informazioni associative a scopo di lucro, altresì divulgare informazioni non dichiarate dall’associazione, pena
l’esclusione e l’assunzione di responsabilità personale per propri atti e dichiarazioni.
Art. 5. ­ - Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:
a) Quote associative di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) annuali, socio ordinario, e di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) annuali, socio sostenitore;
b) Manifestazioni ed eventi organizzati a scopo di autofinanziamento;
c) donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.

Modifica apportata in deroga al punto a) dell'Art.5 : l'iscrizione associativa e' gratuita, con quote associative facoltative a libera discrezione degli associati .

Art. 6. - ­ L'ente è costituito dai seguenti organi:
a) Assemblea Generale dei soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente, Vice­-Presidente, Segretario­-Tesoriere;
d) Collegio dei Probiviri;
e) Revisori dei Conti.

Assemblea generale

Art. 7. - ­ L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti alla Associazione, ai sensi dell'art. 2. dello statuto.

Art. 8. - ­
I compiti devoluti all'Assemblea sono:
a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza a sensi art. 13 dello Statuto, eccetto i primi consiglieri che verranno nominati all'atto costitutivo, ed eleggere i probiviri ed i revisori dei conti;
b) approvare la scelta dei programmi operativi;
c) approvare i criteri di gestione;
d) approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione;
e) esprimere, inoltre, il proprio parere vincolate su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.

Art. 9. - ­ L'assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno di cui una volta per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo,
oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro edificio da stabilire dal Presidente o da chi ne fa le veci.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del 1° comma dell'art. 21 c.c..
Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la maggioranza relativa del 75% (settantacinque per cento) dei voti, essendo presenti almeno i 4/5 (quattro quinti) degli associati.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati a sensi ultimo comma dell'art. 21 del presente Statuto.

Art. 10. - ­ Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentante dal rispettivo coniuge associato, con delega scritta.
Art. 11. - ­ L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-­Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente.
Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assemblare.
Art. 12. - ­ I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, e mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare (non è ammessa la formula "varie ed eventuali").

Amministrazione

Art. 13.  - ­ Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a sei Consiglieri nel modo seguente:
a) per il periodo iniziale e fintando che siano nominati i Consiglieri di cui ai punti 2-­3­-4 del seguente "Capo-­b)" il Consiglio Direttivo sarà costituito da tre Consiglieri, facenti parte dell'Associazione, nominati nell'atto costitutivo ed in seguito eletti direttamente dall'Assemblea;
b) successivamente, il Consiglio Direttivo sarà costituito da sei Consiglieri eletti dall’assemblea dei soci.

Art. 14. - ­ Compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) elezione del Presidente, del Vice­-Presidente, nominati tra i componenti del Consiglio Direttivo;
b) elezione del Segretario­-Tesoriere, che può essere nominato tra i componenti del Consiglio e anche al di fuori dello stesso;
c) studio e formulazione dei programmi operativi inerenti lo scopo sociale;
d) scelta dei mezzi per il conseguimento dello scopo mutualistico tra gli associati;
e) gestione delle informazioni da pubblicare agli associati;
f) stesura dei bilanci di previsione e chiusura conti consuntivi;
g) ogni altro compito di ordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell’associazione.

Art. 15. ­ - Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
Art. 16. - ­ Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni, con le seguenti eccezioni:
a) sostituzioni del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza all'associazione) in occasione della prima assemblea con le modalità previste dal presente Statuto;
b) dimissioni volontarie od espulsioni per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione.

Art. 17. - ­ Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, unitamente al Vice-Presidente, tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.
Al Presidente spettano le seguenti facoltà:
a) rappresentanza legale dell'Associazione;
b) convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale;
c) direzione amministrativa dell’associazione;
d) stipulazione dei contratti dell'Associazione;
e) rappresentanza dell'Associazione in giudizio;
f) sovraintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;
g) assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio.
Tali facoltà spettano al Vice-­Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente.

Art. 18. - ­ Il Segretario­-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi.
Spetta al Segretario­Tesoriere:
a) redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio Direttivo;
b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
c) tenere la contabilità ed i libri associativi;
d) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
e) tenere la cassa.
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario­-Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente.

Esercizi associativi

Art. 19. - ­ Gli esercizi associativi hanno la durata dal primo settembre al trentuno agosto di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 20. ­ -
L'Associazione terrà:
a) libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario­-Tesoriere;
b) libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario­-Tesoriere;
c) libro Giornale a cura del Segretario­-Tesoriere;
d) libro degli associati e verbali Revisori dei Conti, sempre a cura del Segretario-Tesoriere.

Probiviri

Art. 21. - ­ Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea, in occasione della prima assemblea.
I probiviri dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Scioglimento

Art. 22. ­ - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati a sensi art. 21 c.c..
In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità nel luogo.

Revisori dei conti

Art. 23.- ­ La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da due componenti, eletti dall'Assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Disposizioni generali

Art. 24. - ­ Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

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Il presente atto costitutivo e' stato stipulato presso lo studio notarile Roberto Lauro in Giulianova (TE) Italia il 14/12/2015 .